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Revisori legali: i rilievi del Consiglio di Stato allo schema di decreto sulla procedura sanzionatoria

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Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato – in attuazione dell’art. 25, comma 3-bis, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – le regole sulla procedura sanzionatoria nei confronti dei revisori legali.

Tra gli aspetti in merito ai quali i giudici di Palazzo Spada hanno posto dei rilievi, si segnala la disposizione sulla recidiva: per il Consiglio di Stato, in particolare, l’art. 8, comma 2, dello schema di decreto “fa uso di una formula irrituale e troppo ampia”, in quanto precisa che “Al revisore o alla società di revisione legale che incorre nuovamente in una violazione dopo essere stato punito con una sanzione nei cinque anni precedenti, può essere inflitta una sanzione più grave di quella precedentemente inflitta”.

Al riguardo, i giudici amministrativi hanno sottolineato quanto segue:

  1. l’istituto della recidiva trova il suo prototipo nell’art. 99 del codice penale, che distingue tra la recidiva generica (che si ha quando il soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro), che comporta un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo, e la recidiva specifica (che si ha quando il nuovo delitto non colposo è della stessa indole), che comporta un aumento della pena fino alla metà;
  2. in materia rileva inoltre l’art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni), inserito nella Legge 689/1981 dall’art. 94, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in base al quale “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo”;
  3. di conseguenza, per il Consiglio di Stato occorre “che la disposizione sia coordinata e resa omogenea alla norma generale di legge di riferimento, anche mediante un rinvio espresso ad essa”.

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