Revisori enti locali, in vigore le nuove regole
Dallo scorso 25 dicembre gli enti locali possono nominare il presidente del collegio dei revisori dei conti, anche in caso di sostituzione di un membro già in carica: lo ha precisato nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16, comma 25-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, qualora la composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario sia prescritta per legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al decreto da ultimo citato.
Il richiamato comma 25-bis dell’art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, era stato introdotto dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.