Revisori, approvato il programma di formazione e aggiornamento 2019
Con la Determina 13 febbraio 2019, Prot. 23018 , la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali per il 2019. I contenuti dei corsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dovranno corrispondere ai temi e argomenti elencati in tale programma.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, i revisori legali iscritti al registro di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sugli argomenti o temi allegati alla Determina stessa;
- nel programma di aggiornamento professionale 2019, in linea di massima sono stati confermati i contenuti dei precedenti programmi, adottati con le Determine 7 marzo 2017, n. 37343 (aggiornato con la Determina 11 ottobre 2017, n. 183112) e 9 gennaio 2018, n. 2812;
- tra le principali novità introdotte nel programma di aggiornamento professionale 2019, si segnalano alcuni temi direttamente afferenti all’attività di vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quali il codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale dei conti, nonché “I controlli di qualità del Mef: linee di indirizzo e orientamenti”.
Al riguardo si ricorda che con il Pronto ordini 28 agosto 2018, n. 81, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva chiarito che l’Ordine territoriale non può certificare il conseguimento di crediti formativi professionali per la partecipazione ad attività di formazione continua a soggetti non iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche se iscritti nel registro dei revisori legali: nel documento veniva infatti sottolineato che “il riconoscimento dell’equipollenza della formazione, definito nel protocollo d’intesa Mef-Cndcec, diffuso con informativa Cndcec n. 15/2018, riguarda la sola formazione acquisita dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.