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Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

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Il lavoro sul decreto di riforma delle sanzioni amministrative e penali tributarie prosegue con l’obiettivo di mettere d’accordo i due ministeri competenti (Economia e Giustizia) prima di portare il testo all’esame del Consiglio dei ministri.

Allo studio la possibilità di fissare una soglia per le sanzioni amministrative non superiore al 60% in ipotesi di violazioni che non si configurano quali frodi fiscali.

Il tutto nel rispetto dei principi fissati dalla Legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023 ).

Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale
 

 

 

 

Sanzioni amministrative

  • Migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
  • assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio sopra riportato;
  • prevedere l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
  • rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i principi sopra specificati, anche estendendone l’applicazione agli istituti deflativi;
  • ecc.
 

 

Sanzioni amministrative e penali (aspetti comuni) 

  • Razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;
  • valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta;
  • rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento, che, nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all’accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale.
  • ecc.
 

Sanzioni penali 

  • Attribuire specifico rilievo all’ipotesi di sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso;
  • attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto.

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