Reverse charge sotto condizione
Torna (sempre sotto condizione) l’inversione contabile dell’Iva sulle prestazioni di manodopera rese presso le aziende già bocciata dalla Commissione europea, ma questa volta solo per quelle effettuate nei confronti delle imprese del settore dei trasporti e della logistica.
Chiarito, inoltre, il trattamento di imponibilità delle prestazioni di formazione alle agenzie per il lavoro. Queste due delle novità inserite nel ddl bilancio 2025 nel corso dell’iter parlamentare, recepite nel testo al quale ha dato via libera la V Commissione permanente della Camera.
Prestazioni di manodopera
Viene riportata in vita, in versione rivisitata, la disposizione della lettera a-quinquies), sesto comma, dell’art. 17 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dall’art. 4 del dl 124 del 26 ottobre 2019, formalmente in vigore ma caducata dal diniego dell’autorizzazione Ue, che assoggetta al regime Iva dell’inversione contabile le “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Nella riformulazione ad opera del ddl bilancio 2025, l’applicazione della disposizione è però limitata alle prestazioni “rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e prestazione di servizi di logistica”. Sono escluse le prestazioni effettuate nei confronti di destinatari tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter , citato dpr, e nei confronti delle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2023.
L’efficacia della disposizione è però subordinata all’autorizzazione di una deroga da parte del Consiglio dell’Ue, ai sensi dell’art. 395 della direttiva Iva, non rientrando le prestazioni in esame fra quelle per le quali l’adozione del regime dell’inversione contabile è ammessa direttamente dalla direttiva.
Questa volta c’è una novità: in attesa della “piena operatività” della disposizione, per le prestazioni in esame il fornitore e il committente possono accordarsi affinché l’Iva sia pagata dal secondo in nome e per conto del primo (ferma la responsabilità solidale di quest’ultimo); in tal caso, la fattura è emessa comunque dal prestatore, mentre l’imposta è versata dal committente con modello F24 senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura.
L’opzione per questo meccanismo dovrà risultare da comunicazione telematica Agenzia delle entrate, che dovrà stabilire le modalità, i termini e le norme attuative della disposizione. Qualora l’imposta così assolta risulti non dovuta, il committente ha diritto al rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del dpr n. 633/1972, ma dovrà dimostrare di avere effettivamente versato il tributo, fermo l’assoggettamento a sanzione in solido con il prestatore.
Formazione alle agenzie per il lavoro
E’ controverso se alle prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del citato dlgs n. 276/2023, da parte di enti e società di formazione finanziati mediante l’apposito fondo di cui all’art. 10 dello stesso dlgs, possa applicarsi l’esenzione dall’Iva prevista per le prestazioni didattiche e formative rese da determinati soggetti. Qualche struttura dell’Agenzia delle entrate si è pronunciata in senso negativo, ritenendo carente il requisito soggettivo per l’esenzione, poiché il mero accreditamento al predetto fondo non implicherebbe il riconoscimento dell’idoneità dell’offerta formativa.
Al riguardo, una norma del ddl stabilisce ora che le suddette prestazioni “sono imponibili” ai fini dell’Iva. Pur non potendo attribuirsi alla norma così formulata carattere interpretativo, questo si desume dalle disposizioni dei commi successivi, che “in considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa,” fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti” prima dell’entrata in vigore della legge, purché in assenza di atti divenuti definitivi; sono tuttavia esclusi rimborsi d’imposta (ovviamente questa previsione non può riguardare coloro che hanno operato in regime di imponibilità e maturato crediti Iva per effetto del diritto alla detrazione). Infine sono previste disposizioni atte ad agevolare la definizione dei giudizi pendenti con l’abbandono delle sanzioni e degli interessi.