Reverse charge in edilizia con regole precise per il subappaltatore
Il meccanismo del reverse charge interno riguarda, ex art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del D.P.R. n. 633/1972:
- le prestazioni di servizi diversi compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
Nella circolare n. 14/E/2015 e 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile, lettera a) art. 17 si applica alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.
I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.
Il reverse charge non si applica invece: alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione; alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).
Ai fini dell’applicazione del reverse charge, l’appaltatore e il subappaltatore devono appartenere al settore edile mentre non assume nessuna rilevanza né la qualità del soggetto committente principale né il settore economico in cui lo stesso opera (circolare n. 11/2007).
Per individuare il settore edile bisogna fare riferimento alla sezione F della tabella ATECO 2007 (costruzioni).
Poiché rileva l’attività in concreto effettuata, il requisito soggettivo sussiste quando la prestazione rientra in quelle della citata sezione F qualunque codice attività sia stato dichiarato dal prestatore.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che sono “tenuti all’applicazione del reverse charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici Atecofin riferite alla sezione Costruzioni” (circolare 37/E/2006).
Nel complesso, ai fini dell’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972: non rileva l’attività del soggetto appaltante; l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella ATECO 2007.