Rettifica IVA per il contribuente che esce dal forfetario
I soggetti che escono dal regime forfetario per passare a quello ordinario possono, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, in considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di imposta di permanenza nel regime.
Infatti, l’IVA non detratta durante il regime agevolato, a seguito del passaggio al regime IVA ordinario, è diventata poi detraibile.
Pertanto, il comma 61, art. 1, Legge n. 190/2014, dispone che, così come nel momento dell’ingresso nel regime agevolato è richiesto il versamento della rettifica della detrazione, la fuoriuscita dal regime agevolato comporta la rettifica a credito dell’IVA non detratta in relazione ai beni non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tipologia bene | Rettifica |
BENI AMMORTIZZABILI
compresi i beni immateriali |
La rettifica va eseguita:
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RIMANENZE
DI MAGAZZINO |
Deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto |
SERVIZI NON UTILIZZATI | Deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto. |
Il recupero dell’IVA a credito avviene in corrispondenza del versamento del saldo IVA annuale del primo anno di applicazione del regime ordinario.
È possibile, eventualmente, recuperare l’eventuale IVA a credito, emergente dalla rettifica, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA, nell’ambito della prima liquidazione IVA periodica effettuata nel primo anno di applicazione del regime ordinario.