Rettifica IVA a favore per l’ex forfettario
L’incasso di compensi/ricavi superiori a 100.000 euro nel 2023 comporta la cessazione del regime forfettario:
- a partire dal 1° gennaio 2023 per le dirette
- e dal momento stesso del superamento ai fini IVA con la conseguente possibilità̀ di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfettario (C.M. n. 32/E/23 ).
Il momento in cui effettuare la rettifica varia a seconda della soglia:
Rettifica dell’IVA (periodo di monitoraggio) -superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x | L’eventuale rettifica dell’imposta non detratta, per le quote residue, è esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello di superamento del limite x+1 – da presentare nell’anno x+2. |
Rettifica dell’IVA – superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x | La rettifica dell’imposta non detratta è esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno di superamento (anno x), da presentare nell’anno x+1. |
Quindi:
Regime adottato nel 2023 | Regime adottato dal 2024 | Rettifica IVA a favore |
Ordinario | Forfettario | in Dichiarazione IVA 2024 (2023) |
Forfettario che supera 100.000 euro nel 2023 | Semplificato/Ordinario
dal 1° gennaio 2023 |
in Dichiarazione IVA 2024 (anno 2023) |
Forfettario che supera 85.000 euro nel 2023 | Semplificato/Ordinario
dal 1° gennaio 2024 |
in Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024) |
I soggetti che fuoriescono dal regime forfetario a decorrere dal 2023, adottando il regime ordinario, possono, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (in considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito) effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di imposta di permanenza nel regime. Infatti, l’IVA non detratta durante il regime agevolato, a seguito del passaggio al regime IVA ordinario, diviene ora detraibile.
Pertanto, il comma 61, art. 1, Legge n. 190/2014, dispone che così come nel momento dell’ingresso nel regime agevolato è richiesto il versamento della rettifica della detrazione, la fuoriuscita dal regime agevolato comporta la rettifica a credito dell’IVA non detratta in relazione ai beni non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2022.
La rettifica interessa i seguenti beni/servizi:
- le rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre 2022;
- i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2022 (es.: canoni di leasing fatturati nel 2022 riferiti al 2023; risconti di locazioni passive; ecc.)
- i beni ammortizzabili (es: attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31 dicembre 22 non è ancora scaduto il quinquennio. Si tratta quindi, per la rettifica che interessa i soggetti in regime ordinario dal 2023, dei beni acquistati dal 2019 in poi; infatti, per i beni acquistati fino al 2018 è già trascorso il quinquennio;
- gli immobili (es: capannone, ufficio, ecc., anche se beni merce) per i quali al 31 dicembre 22 non è ancora scaduto il periodo decennale. Si tratta quindi degli immobili acquistati o ultimati dal 2014 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2013 è già trascorso il decennio.
Per consentire l’attività di verifica, va predisposta apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee:
- la quantità
- i valori dei beni del patrimonio aziendale (C.M. n. 328/97 ).
Il contribuente può predisporre un apposito prospetto.
In caso di passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario, la rettifica dell’IVA a credito in favore del contribuente determinava una sopravvenienza rilevante ai fini delle imposte dirette, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26 febbraio 2008, n. 13 . Lo stesso può valere per il passaggio da regime forfetario a regime ordinario.
ESEMPIO – Il sig. Ruggero Bianchi, esercente l’attività di commercio al minuto, in regime dei minimi dal 2014, nel 2019, decorso il quinquiennio, è transitato nel regime forfettario. Dal 2023 esce dal regime a causa del venir meno dei requisiti per rimanere nel forfettario ed accede al regime ordinario. Al 31 dicembre 2022 presenta la seguente situazione:
Rimanenze
- Fatture di acquisto n. 22/2022: € 2.000 + IVA 22% (€ 440) non detratta
- Fatture di acquisto n. 24/2022: € 1.000 + IVA 22% (€ 220) non detratta
€ 660 (€ 440 + € 220)
Beni strumentali
- Arredamento acquistato nel 2017 per € 5.000 + IVA 22% (€ 1.100) – no rettifica
- PC acquistato nel 2019 per € 1.500 + IVA 22% (€ 330) non detratta – 66 euro (1/5 di 330)
- Autovettura acquistata nel 2022 per € 20.000 + IVA 22% (€ 4.400) non detratta – € 1.408 (€ 4.400 x 40% x 4/5)
IVA da recuperare € 2.134 (€ 660 + € 66 + € 1.408) computato in detrazione nel Mod. IVA 2024 – RIGO VF70 – relativo al 2023. Tale importo è rilevante nella determinazione del reddito 2023.