“Resto al Sud”, porte ancora aperte per under 46 e professionisti
Per gli under 46 e i professionisti permane la possibilità di accedere all’incentivo denominato “Resto al Sud”: lo ha ricordato Confprofessioni sul proprio sito.
In agosto il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, aveva firmato un decreto che apportava alcune modifiche alla misura in esame, al fine di incentivare maggiormente le attività imprenditoriali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivolgendosi sia ai giovani imprenditori sia ai liberi professionisti di età compresa tra i 18 e 45 anni.
In merito allo schema di decreto che prevedeva modifiche al D.M. 9 novembre 2017, n. 174, il Consiglio di Stato aveva formulato alcuni rilievi (Parere 16 luglio 2019, n. 2063). In linea generale, si ricorda quanto segue:
- l’art. 1, comma 601 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato la disciplina dell’agevolazione “Resto al Sud”, disciplinata dall’art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare:
a. passa da 35 a 45 anni il limite di età entro il quale è possibile accedere all’incentivo;
b. sono ammesse anche le attività libero-professionali; - sono ammessi all’incentivo i soggetti che alla data di presentazione della domanda:
a. hanno un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 35 anni (cioè non si deve ancora aver compiuto 36 anni). Per le sole domande presentate nel 2018, peraltro, la data da prendere in considerazione è il 21 giugno 2017;
b. sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia. Possono presentare la domanda di accesso all’agevolazione anche coloro che sono residenti in una regione diversa da quelle indicate, purché vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dall’eventuale esito positivo della valutazione (120 giorni se si risiede all’estero);
c. non sono titolari di un’attività d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017. Ciò significa che in caso di ditta individuale, non si dev’essere titolari di una partita Iva “movimentata”; in caso di società, invece, non si deve essere rappresentanti legali di società iscritte al Registro delle imprese e attive. Invitalia precisa che la titolarità di impresa viene valutata al 21 giugno 2017; quindi non si può presentare la domanda se si risulta titolare di un’impresa in esercizio a quella data, anche se nel frattempo l’impresa è cessata o è stata ceduta;
d. non hanno ricevuto negli ultimi tre anni altre agevolazioni nazionali a favore dell’autoimprenditorialità.