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Restituibile in dichiarazione senza sanzioni e interessi il “bonus vacanze” fruito indebitamente

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Nel caso in cui l’80% del tax credit vacanze sia stato fruito indebitamente, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di dichiarazione (730 o Redditi PF), mediante la compilazione degli appositi campi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 66. L’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà infatti:

  1. ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo “4001”), oppure
  2. a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.

Nella situazione descritta, inoltre, non si dovrà compilare il rigo E83, codice “3”, in quanto il contribuente non ha diritto all’ulteriore detrazione del 20%.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. possono usufruire dell’agevolazione i nuclei familiari con Isee fino a 40.000 euro;
  2. per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo;
  3. il bonus spetta nelle seguenti misure:
    • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
    • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
    • 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona;
  4. il bonus può essere chiesto esclusivamente in forma digitale, attraverso un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica);
  5. il bonus può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha chiesto, dev’essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast), è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
  6. il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione d’imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale);
  7. lo sconto applicato sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche ad istituti di credito;
  8. le modalità applicative della misura – disciplinata dall’art. 176 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – sono state stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 giugno 2020, n. 237174/2020, mentre con la Circolare 3 luglio 2020, n. 18/E, sono stati forniti chiarimenti.

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