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Responsabilità solidale per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori

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Ai fini della individuazione degli obblighi tributari gravanti sulla società scissa e sulla società beneficiaria, le norme fiscali prevalgono sulla disciplina civilistica (art. 2506-quater, comma terzo, c.c.). Di conseguenza:

  1. nella scissione parziale, gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa;
  2. nella scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria (Cass. 24 giugno 2015, n. 13061).

Al riguardo, con l’ordinanza 19 novembre 2019, n. 10239, depositata lo scorso 29 maggio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 472/97, in caso di scissione parziale ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti;
  2. tale norma trova riscontro nell’art. 173, comma 12, del Tuir, ai sensi del quale “le altre società beneficiare sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”;
  3. pertanto, in materia fiscale la disciplina normativa estende la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, al fine di garantire il Fisco dalla ingiustificata riduzione della garanzie patrimoniali anteriormente offerte dalla società scissa;
  4. a ciò si aggiunga che, con la sentenza 26 aprile 2018, n. 90, la Corte Costituzionale dichiarò l’infondatezza “delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, TUIR, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale, che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”;
  5. in ambito tributario, quindi, l’istituto della responsabilità solidale “segue” la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli articoli 1292 e 2740 del codice civile, con la conseguenza che – in ogni ipotesi di scissione – per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipi dell’operazione (Cass. 24 giugno 2015, n. 13059, e 16 novembre 2016, n. 23342).

Con la pronuncia in commento gli Ermellini hanno inoltre ribadito che, in materia di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali, da parte dell’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal 1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Cass. 28 gennaio 2015, n. 1550).

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