Responsabilità esclusiva della società con personalità giuridica anche con l’amministratore di fatto
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest’ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all’art 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Tale norma, infatti, non può costituire deroga al predetto art. 7, ad esso successivo, che invece prevede l’applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 472/1997 soltanto se compatibili (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25284, 28 agosto 2013, n. 19716, 11 marzo 2016, n. 4775, 8 marzo 2017, n. 5924, 7 novembre 2018, n. 28331, e 18 aprile 2019, n. 10975). Alle stesse conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 9450, depositata lo scorso 22 maggio.
Per la giurisprudenza di legittimità, inoltre, il richiamato art. 7 del D.L. 269/2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore. Di conseguenza, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del richiamato art. 7 del D.L. n. 269/2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.