Residenti all’estero: esclusi dal regime forfetario
Non può accedere al regime forfetario per il 2021 il soggetto attualmente residente all’estero che intenda mantenere l’iscrizione all’AIRE e continuare a risiedere e dimorare in un altro Paese per la maggior parte di quest’anno: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 16 aprile 2021, n. 257.
Tale conclusione si fonda sull’art. 1, comma 57, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ai sensi del quale non possono avvalersi del regime forfetario, tra l’altro, i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che in Italia producono redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
Qualora il contribuente cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfetario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti.
Nel caso esaminato l’accesso al regime risulta altresì precluso per il 2021, in quanto l’istante riferisce che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza e che il relativo reddito percepito annualmente supera la soglia di 30.000,00 euro, risultando, quindi, integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-ter), che come precisato nella Risposta ad interpello n. 81 del 3 febbraio 2021 si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero.
Si ricorda che, per effetto del richiamato art. 1, comma 57, della Legge 190/2014, non possono inoltre accedere al regime di vantaggio in esame:
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, fatta eccezione per i casi in cui si inizi una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria (lettera d-bis);
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (lettera d-ter).