Requisiti rigidi per le “imprese di ripristino”
Con la Risposta ad istanza di interpello n. 84 del 3 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla qualifica di “impresa di ripristino”. Ai fini Iva, tale qualifica determina la disciplina applicabile alle cessioni e alle locazioni di fabbricati, con riferimento alle disposizioni dell’art. 10 , punti 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 663/1972, sia per l’individuazione dell’aliquota applicabile.
Le “imprese di ripristino” sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’Edilizia, corrispondenti alle tipologie di interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Circolare Agenzia delle Entrate 28 giugno 2013, n. 27/E ). Si tratta in particolare degli interventi finalizzati a “trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”. Tali interventi – prosegue la norma – “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Inoltre si consideri quanto segue:
- nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente;
- con riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se è rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.