Requisiti di accesso al regime IVA per cassa
Il regime opzionale dell’IVA per cassa è disciplinato dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 e permette ai soggetti passivi IVA di liquidare l’imposta secondo un criterio di cassa, sia in riferimento alle operazioni attive che in riferimento alle operazioni passive. Ciò permette di rinviare l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento, non dovendo così anticipare all’erario l’IVA addebitata in rivalsa, prima di aver ricevuto il pagamento dall’acquirente.
Possono scegliere di adottare il regime IVA per cassa i contribuenti che abbiano un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. In sede di prima applicazione il volume d’affari di riferimento è quello dell’anno precedente, mentre in caso di inizio attività non sarà necessario effettuare il ragguaglio su base annua.
Il rispetto del limite di volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro deve essere monitorato, in presenza di opzione attiva, anche in corso d’anno. Infatti, al superamento della soglia, il regime decade automaticamente già a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata.
In vigenza di regime IVA di cassa sulle fatture emesse dovrà essere apposta una specifica dicitura: “Operazione con IVA per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83”. ella e-fattura trasmessa via Sistema di Interscambio, il campo relativo al regime fiscale andrà compilato con il codice “RF17”. Si tratta, comunque, di un adempimento formale. Con la circolare 26 novembre 2012, n. 44/E l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che la mancata apposizione di tale locuzione “non inficia l’applicazione del regime per cassa, nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile”.
Sono in ogni caso escluse dal regime IVA per cassa:
- le operazioni attive verso privati consumatori;
- le operazioni che rientrano in regimi speciali di determinazione dell’IVA (ad esempio: Regime monofase ex art. 74 D.P.R. n. 633/1972, Regime del margine beni usati ex art. 36 del D.L. n. 41/1995, Agenzie di viaggio e tour operator ex art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972, Agricoltura e attività connesse ex artt. 34 e 34-bis D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni con IVA ad esigibilità differita (art. 6 D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni soggette a reverse charge;
- le operazioni intracomunitarie (attive e passive), le importazioni e le esportazioni, l’estrazione di beni da depositi IVA.