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Remunerazione soggetto non residente. Pronte le linee guida dell’Agenzia delle Entrate

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Con il provvedimento, prot. n. 68665/2024 del 29 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/86, TUIR ai fini della verifica della condizione prevista dall’art. 162, comma 7-quater , lettera d), del TUIR.

In particolare,  il comma 255 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio peril 2023) ha modificato l’art. 162 del D.P.R. n. 917/86, TUIR, introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l’attività di gestione degli investimenti.

Una delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

In tale contesto, il comma 7-quater , lettera d), dell’art. 162 del TUIR, assegna all’Agenzia delle Entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’art. 110, comma 7, del TUIR.

Il provvedimento in parola, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità descritti nelle Linee guida OCSE e nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, per l’applicazione del principio di libera concorrenza.

Ai fini della valorizzazione, in base al principio di libera concorrenza, della remunerazione associata a un’operazione consistente nella prestazione di servizi di gestione degli investimenti resa in nome o per conto del Veicolo o delle sue Controllate,  il metodo più appropriato è il Metodo del confronto di prezzo.

Qualora, invece, l’operazione accuratamente delineata,  abbia le seguenti caratteristiche: le parti, con riferimento all’operazione, condividono l’assunzione dei medesimi rischi economicamente significativi; le parti, con riferimento all’operazione, assumono separatamente rischi economicamente significativi e strettamente connessi; e non sia applicabile con uguale grado di affidabilità il Metodo del confronto di prezzo, il metodo più appropriato è il Metodo transazionale della ripartizione degli utili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto dalle parti alla realizzazione dell’operazione.

Schema Provvedimento IME

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