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Remissione in bonis: la scadenza del 30 novembre 2023

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A fine mese scadono i termini per avvalersi della remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi. Nonostante il D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) abbia prorogato al 30 settembre 2023 la scadenza per poter concludere i lavori del superbonus 110% sulle ville unifamiliari, ha mantenuto la scadenza del 31 marzo 2023 per le opzioni relative alle spese 2022. L’unica possibilità oltre tale termine è quella di agire con la remissione in bonis entro giovedì 30 novembre 2023 versando una sanzione da 250 euro per intervento. Vediamo assieme come comportarsi in questi casi.

Come noto con il Decreto Cessioni , il Legislatore ha di fatto introdotto un generale stop alle nuove comunicazioni di opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, inibendo tale possibilità a partire dal 17 febbraio 2023 per la generalità degli interventi edilizi, salvo poche, specifiche, deroghe. Il Decreto in questione ha, inoltre, individuato alcune nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis:

Art. 2-ter Omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022
Se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.
Art. 2-quinquies Il contribuente intende avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.
Per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.

Per fruire dell’istituto è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2023  ha chiarito che la somma di 250 euro è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente.

Ne deriva che il contribuente deve versare:

  • un importo pari a 250,00 euro,
  • per ciascuna Comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.

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