Remissione in bonis, cosa succede in caso di presentazione tardiva della comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 33/E del 2022, ha dato il via libera all’applicazione della remissione in bonis in caso di omesso invio, nei termini ordinariamente previsti, della comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito per Superbonus e bonus edilizi “tradizionali”.
A questo proposito occorre ricordare che, secondo la regola generale:
- l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale (si ricorda che il termine del 16 marzo 2023 è stato prorogato dall’art. 3, comma 10-octies, del D.L. n. 198/2022 convertito – c.d. Decreto “Milleproroghe”);
- per la cessione delle rate di detrazione successive, tale comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
In applicazione della remissione in bonis, dunque, chi ha omesso di inviare nei termini la comunicazione di opzione per le spese sostenute nel 2022 e rate residue 2020-2021 può rimediare:
- inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023;
- versando contestualmente anche la sanzione di 250 euro. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2023 ha chiarito che la somma di 250 euro è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Ne deriva che il contribuente deve versare 250,00 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
La sanzione è da pagarsi con Modello F24 ELIDE (codice tributo 8114), come stabilito con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 58/E dell’11 ottobre 2022.
Oltre ad inviare la comunicazione di opzione entro il 30 novembre 2023 ed a pagare la sanzione di 250 euro, è anche necessario che il contribuente:
- abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito;
- abbia avuto un comportamento concludente con l’esercizio dell’opzione;
- e che la violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Altra cosa fondamentale da ricordare è che la sanzione di 250 euro non può essere compensata con eventuali crediti d’imposta (circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 2012).