Regolarizzazione dello splafonamento
A partire dal 1° aprile 2025, entra in vigore la versione 1.9 delle Specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025. Per effetto delle novità il cessionario/committente dovrà utilizzare il nuovo TipoDocumento TD29 per segnalare all’Agenzia delle Entrate le fatture omesse o irregolari. In merito allo “splafonamento”, ovvero il superamento del plafond disponibile da parte dell’esportatore abituale, restano invariate, invece, le procedure previste per la regolarizzazione (circolare 17 maggio 2000, n. 98; circolare 12 giugno 2002, n. 50/E; circolare 19 giugno 2002, n. 54/E; circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E; circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, tutte confermate dalla più recente risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, cui si rinvia).
Nel dettaglio, le possibilità disponibili per il contribuente sono le seguenti tre:
- emissione di nota di variazione in aumento da parte del fornitore;
- emissione di apposita autofattura (emettendo un’autofattura in duplice esemplare contenente: gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, il relativo ammontare eccedente il plafond disponibile, l’importo dell’imposta che avrebbe dovuto essere indicata nelle fatture ricevute);
- in sede di liquidazione IVA periodica.
La sanzione prevista in caso di splafonamento è il 70% dell’imposta evasa ed è a carico dell’esportatore abituale. È possibile sanare spontaneamente la violazione tramite il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997). Il ravvedimento è percorribile se lo splafonamento si riferisce sia ad acquisti interni che ad importazioni.