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Regolarizzazione delle violazioni formali: un breve quadro di sintesi

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Come noto, la Legge di bilancio 2023 (art. 1 , commi 166 e ss., della Legge n. 197/2022) ha previsto la c.d. “regolarizzazione delle violazioni formali”.

L’Agenzia delle entrate:

  • ha fornito importanti chiarimenti sul punto con la circolare 2/E/2023,
  • ha dettato le disposizioni di attuazione con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023,
  • ha istituito il codice tributo utile per il versamento degli importi dovuti con la risoluzione 6/E/2023.

Di seguito si fornisce un breve quadro di sintesi dei diversi interventi appena richiamati.

Regolarizzazione delle violazioni formali

Possono beneficiare della previsione in esame tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile applicato o dalla natura giuridica.

Possono essere sanate le “violazioni formali” commesse fino al 31 ottobre 2022.

Sono considerate “violazioni formali” le violazioni che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi.

In linea di massima, si tratta di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Sono inoltre violazioni idonee a ostacolare l’attività di controllo, anche soltanto potenzialmente; d’altra parte, se così non fosse, si tratterebbe di violazioni “meramente formali”, in quanto tali non sanzionate.

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle commesse ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.

Non sono invece suscettibili di regolarizzazione le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi, come, ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione.

Come espressamente statuito dalla Legge di bilancio 2023, non risulta possibile avvalersi della regolarizzazione:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure),
  • per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali già contestatein atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023). La mera contestazione della violazione, dunque, non impedisce la regolarizzazione.

Non è possibile beneficiare dalla regolarizzazione delle violazioni formali in tutti i casi in cui non sono state perfezionate opzioni/agevolazioni per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato.

In questi casi il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in esame rientra, quindi, ad esempio, anche la certificazione destinata all’Enea, necessaria per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è “TF444” denominato “Regolarizzazione violazioni formali – articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”, da indicare nella sezione “Erario”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

Per poter regolarizzare la violazione è necessario, oltre al pagamento, anche la “rimozione dell’irregolarità” entro il 31.03.2024.

Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile.

La circolare propone anche un elenco (non esaustivo) di violazioni che possono essere ritenute definibili in funzione della nuova disposizione. Si citano, a mero titolo di esempio:

  • l’omessa o irregolare presentazione delle LiPe (quando la violazione non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta);
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’omessa, incompleta o inesatta compilazione delle dichiarazioni di inizio o di variazione dell’attività ai fini Iva;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme;
  • la mancata iscrizione al Vies.

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