Registro sugli atti costitutivi di servitù agricola, il Fisco si adegua alla Cassazione e abbandona le liti pendenti
Gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo sono soggetti all’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non all’aliquota del 15 per cento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 15 gennaio 2021, n. 4/E, che pertanto abbandona la tesi sostenuta nella Risoluzione 22 giugno 2000, n. 92, e nella Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E (par. 4.16). Di conseguenza, gli uffici territoriali sono chiamati a rivedere la propria posizione nelle controversie tuttora pendenti.
L’Agenzia delle Entrate si uniforma così all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, tale fattispecie dev’essere ricondotta nell’ambito applicativo del richiamato art. 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima (in tal senso si richiamano le sentenze 4 novembre 2003, n. 16495, e 5 settembre 2019, nn. 22198, 22199, 22200 e 22201, nonché le ordinanze 9 marzo 2020, nn. 6671 -6677 e 13 ottobre 2020, n. 22118 ). Per i giudici di legittimità, in particolare, il termine “trasferimento” utilizzato nei periodi successivi al primo nell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, non può essere riferito alla servitù, “la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”.
Nella citata Risoluzione n. 4/E/2021 è stato inoltre precisato che, per gli atti costitutivi del diritto di servitù, non sussiste l’obbligo di presentazione della domanda di voltura diretta ad aggiornare le intestazioni catastali ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, secondo cui “Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l’obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali”. L’art. 2643, comma 1, n. 4), del codice civile prevede invece espressamente la trascrizione dei “contratti che costituiscono o modificano servitù prediali”.