Registro in misura proporzionale per il mutuo dissenso relativo a una vendita immobiliare
Per effetto dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini dell’imposta di registro il mutuo dissenso dev’essere assoggettato al tributo stabilito per il contratto-base; pertanto, nel caso di mutuo dissenso relativo a una vendita immobiliare, ad imposta con aliquota proporzionale: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24506/2018, depositata lo scorso 5 ottobre.
Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato art. 28 del Testo Unico dell’imposta di registro – rubricato “Risoluzione del contratto” – e riguardante ogni ipotesi di risoluzione volontaria del contratto (la risoluzione giudiziale è infatti disciplinata dall’art. 8, lettera e) della Tariffa, parte prima):
- la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa qualora dipenda da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa” (comma 1);
- “in ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse” (comma 2).
In sostanza, le ipotesi di risoluzione di cui al primo comma trovano la loro fonte in clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione, ossia in fattispecie in cui il contratto viene meno per un originario difetto funzionale o per il concretizzarsi di una situazione di intrinseca instabilità oppure viene meno immediatamente dopo essere stato concluso.