Registro in misura fissa per il certificato successorio europeo
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Il certificato successorio europeo dev’essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 27 novembre 2020, n. 563.
Tale certificato, infatti, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, dev’essere qualificato come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 32 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis), il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del Regolamento (UE) 4 luglio 2012, n. 650/2012, è rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all’art. 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio;
- il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’art. 69 del medesimo regolamento anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato;
- chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave;
- di regola, il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro.
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