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Registro in misura fissa e ipocatastali in misura proporzionale per la risoluzione dell’usufrutto a termine

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Al contratto di risoluzione del diritto di usufrutto a termine si applica il regime tributario previsto per la cessione di diritti reali su beni immobili strumentali per natura: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 12 febbraio 2019, n. 41 .

Pertanto:

  1. l’imposta di registro si applica in misura fissa, a prescindere dall’imponibilità o meno all’Iva del contratto medesimo;
  2. le imposte ipotecarie e catastali si applicano rispettivamente nella misura del 3 e dell’1 per cento.

La base imponibile dev’essere determinata ai sensi degli articoli 48 e 46 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tenuto conto della durata residua del diritto di usufrutto.

Al riguardo si ricorda che il richiamato art. 48, secondo periodo, del D.P.R. n. 131/1986, detta i criteri di determinazione del valore del diritto di usufrutto, uso o abitazione.

La norma, in particolare – rinviando al precedente art. 46 – stabilisce che si assume “come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse”.

Per le rendite a tempo determinato si deve fare riferimento alla lettera b), del secondo comma del citato art. 46, ai sensi del quale il valore della rendita è costituito dal valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse.

Con il Decreto Direttoriale 19 dicembre 2018 il Mef ha adeguato il parametro da utilizzare ai fini del calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

Il nuovo valore del multiplo – di cui all’art. 46, comma 2, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e all’art. 17, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (pari a 125 volte l’annualità) – si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private (autenticate e non autenticate) presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2019.

I nuovi valori tengono conto della variazione del tasso di interesse legale, portato allo 0,8 per cento annuo dal D.M. 12 dicembre 2018, con effetto dal 1° gennaio 2019; si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 2007), con apposito decreto del Mef tale misura può essere modificata annualmente sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

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