Registro e ipocatastali, agevolazioni precluse agli interventi edilizi non riconducibili alla Legge n. 10/1977
Il regime agevolativo previsto dall’art. 1, comma 88 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla Legge 27 gennaio 1977, n. 10 , tra i quali rientrano invece le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, oppure gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 14 novembre 2018, n. 67, che sul punto appare in linea con quanto affermato nella Risoluzione 1° giugno 2015, n. 56.
Al riguardo, le Entrate sottolineano quanto segue:
- ai sensi del richiamato art. 1, comma 88, della Legge n. 205/2017, il trattamento tributario di favore di cui all’art. 20, comma 1, della Legge n. 10/1977 – che richiama l’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”;
- esulano dall’ambito applicativo dell’agevolazione di cui alla Legge n. 10/1977 gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari, che non siano riconducibili a tale disciplina o ad altre disposizioni agevolative ancora vigenti;
- tale conclusione è coerente con la Nota 23 luglio 2018, n. 32399, laddove il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisò che non è possibile “applicare il regime di favore con riferimento ad atti che, pur se genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non appaiono riconducibili alla tipologia di atti relativi e connessi all’attuazione della disciplina individuata dalla legge n. 10 del 1977 e successive modifiche, vuoi perché in tali atti non è individuata compiutamente la disciplina cui ricondurre la tipologia di intervento edilizio, vuoi perchè la disciplina applicabile a tali atti è differente o comunque non connessa a quella di cui alla legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni”.