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Registro delle imprese: pratiche societarie bloccate se non c’è la PEC dell’amministratore

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Il Registro delle imprese di Milano sta bloccando pratiche societarie che includano la nomina di amministratori o liquidatori privi di indirizzo PEC.

Questo blocco, destinato ad avere effetti anche sul resto del territorio nazionale, si applica alle richieste presentate dal 1° gennaio 2025 in poi. La norma interessa inevitabilmente anche le cariche elette nel 2024, come nel caso di società costituite sul finire dell’anno, ma con domande di iscrizione trasmesse al Registro nel nuovo anno 2025.

Come si legge sul portale della Camera di Commercio di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.

L’art. 1, comma 860, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: “nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

L’articolo modificato, vigente dal 1° gennaio 2025, dispone quindi come segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

In attesa di eventuali indicazioni ministeriali, è ritenuta pertanto obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate a far data dal 1° gennaio 2025 relative a:

  • iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali;
  • iscrizione dell’atto costitutivo/dell’atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.

La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori/liquidatori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.

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