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Registro dei titolari effettivi: il CNDCEC chiede un intervento al MEF

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, CNDCEC, con l’informativa n. 161/2024, ha reso noto di aver inviato al MEF e al MIMIT una lettera con richiesta di intervento sulla questione legata alla sospensione del Registro dei Titolari effettivi.

In materia, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia UE le questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, determinando in tal modo la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.

In attesa che la Corte europea si pronunci, il CNDCEC ritiene che sia di estrema urgenza ottenere indicazioni univoche in merito alla concreta operatività del Registro dei titolari effettivi.

Nonostante la sospensione, infatti, le Camere di commercio stanno continuando ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, ovvero di conferma o variazione dei dati. Tale modus operandi sta generando numerosi problemi interpretativi per le imprese e per i Commercialisti che, pur consapevoli che la sospensione dell’operatività del Registro importa quale conseguenza il blocco integrale del sistema, vedono abilitata sul sistema anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati e legittimamente si interrogano sul corretto modo secondo cui operare per non incorrere in sanzioni.

Ulteriore elemento di disorientamento è il comportamento non uniforme delle Camere di Commercio territoriali, che passano dall’invito ad effettuare la conferma annuale dei dati (es. CCIAA Treviso) a comunicazioni di sospensione di tutti gli adempimenti di comunicazione, variazione, conferma, consultazione (es. CCIAA Genova, Toscana nord-ovest).

Il CNDCEC auspica un intervento dei ministeri competenti volto ad indicare agli Enti camerali il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte UE; comportamento che non può che tradursi in una sospensione totale del sistema, non solo per le richieste di accreditamento e per le attività di consultazione, ma anche per le comunicazioni.

Inoltre, in considerazione di quanto su rappresentato, occorre chiarire ciò che appare inevitabile dato il contesto che si è venuto a creare, ovvero che deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati, atteso che la sospensione dell’operatività del Registro ha fatto venir meno qualunque obbligo comunicativo.

Informativa 28 novembre 2024, n. 161/2024

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