Registro al 9% sui provvedimenti che accertano l’usucapione della proprietà di immobili
Ai sensi della nota II-bis dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti:
- all’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento, per un importo minimo di 1.000 euro;
- alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.
Relativamente all’imposta di registro, il medesimo regime tributario dev’essere applicato anche agli accordi conciliativi aventi ad oggetto l’accertamento dell’usucapione: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 31 luglio 2020, n. 235 , in linea con quanto precisato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 156-2014/T.
Di conseguenza, agli accordi di mediazione formati ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che accertano l’usucapione, si applica la medesima disciplina fiscale prevista per le sentenze dichiarative dell’usucapione.
Inoltre, considerato che il verbale di accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50mila euro, l’Agenzia ha affermato che tale regime di favore si applica anche ai verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti immobiliari di godimento.
Pertanto, nel caso di verbale di accordo che accerta l’avvenuto usucapione di beni immobili l’imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il limite di 50mila euro. Infine, come accennato sopra, il verbale di accordo che accerta l’avvenuta usucapione di beni immobili è esente dalle imposte ipotecarie e catastali, indipendentemente dal valore dei trasferimenti oggetto dell’accordo.