Registrazione della sentenza civile tramite prenotazione a debito se lo Stato è condannato alle spese legali
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Nel giudizio civile, in caso di soccombenza dello Stato con condanna alle spese di lite a favore della parte privata, la sentenza dev’essere registrata tramite prenotazione a debito (cioè senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.
Nella situazione descritta, quindi, la registrazione della sentenza non avviene attraverso il versamento della relativa imposta di registro.
Si ricorda che l’istituto della prenotazione a debito è disciplinato dall’art. 59 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dall’art. 158, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Ai sensi della prima delle norme citate, si registrano a debito:
- le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al gratuito patrocinio, quando vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse di tali soggetti (la registrazione a debito non è peraltro ammessa per le sentenze che dispongono il trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura);
- gli atti formati nell’interesse dei soggetti di cui al punto precedente, dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l’ulteriore corso del procedimento stesso oppure per la sua definizione;
- gli atti relativi alla procedura fallimentare;
- le sentenze e gli altri atti di organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno causato da fatti costituenti reato.
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