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Regime impatriati e distacco del lavoratore: casistica

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Con la Risposta all’istanza di interpello 17 febbraio 2022, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati (previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), con particolare riferimento alle ipotesi di distacco dei lavoratori.

In particolare è stato affermato quanto segue:

IPOTESI APPLICABILITÀ dell’AGEVOLAZIONE
Distacco all’estero con successivo rientro in Italia, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro NO
L’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisce una “nuova” attività lavorativa (1) SI (2)
Il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientra in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta in Italia prima dell’espatrio.

Esempi
Le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, come la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco o negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio. (3)

NO
Qualora le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedono un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segue un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto. SI
(1) Per effetto della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, l’impatriato assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario.
(2) A decorrere dal periodo d’imposta in cui il contribuente ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
(3) Costituiscono ad esempio indice di continuità sostanziale:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • clausole volte a non liquidare i ratei di 13a e 14a maturati nonché il Tfr al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
  • clausole in cui si prevede che, alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

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