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Regime forfettario, si cumulano i redditi da attività sanitaria e di amministratore della clinica

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Nel caso del medico che oltre all’attività professionale ricopre anche l’incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica sanitaria, l’accesso al regime forfettario è consentito soltanto qualora l’ammontare complessivo dei compensi percepiti non superi il limite di 65mila euro annuo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 21 giugno 2019, n. 202 .

Il nuovo regime di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – ampiamente modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, e da 17 a 22, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – prevede infatti la tassazione al 15 per cento esclusivamente per partite Iva e piccole imprese, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 65mila euro.

Al riguardo si ricorda che:

  1. l’infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti per applicare il regime forfettario, nonché delle relative cause ostative, comporta una maggiorazione del 10 per cento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato (si tratta di uno degli aspetti sui quali si è soffermata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E);
  2. a tale regime non possono comunque accedere i regimi speciali riguardanti le seguenti attività:
    – agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
    – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6 D.P.R. n. 633/1972);
    – agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
    – agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991); – vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
    – rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
    – agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Tuttavia i produttori agricoli, che rispettano i limiti prescritti dall’art. 32 del Tuir, possono applicare il regimeforfetario per le altre attività che intendono svolgere.

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