Regime forfettario: le Entrate confermano la decorrenza della causa ostativa
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In linea con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini del regime forfettario la causa ostativa dev’essere valutata nel 2019 e – qualora ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020 (Risposte ad istanze di interpello 30 maggio 2019, n. 169 e 171 ).
In altre parole: ai fini della verifica della sussistenza di una causa ostativa, rileva l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente e nel caso in cui venga accertata, la decadenza scatterà nel 2020.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
a. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
b. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario; - può applicare il regime forfettario a decorrere dal 2019 il contribuente che nel 2018 era in regime semplificato (in quanto non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime medesimo), qualora vengano meno le cause di esclusione;
- tale causa ostativa non risulta integrata qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata siano riconducibili a due sezioni ATECO differenti.
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