Regime forfettario e partecipazioni in Srl
Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non possono adottare il regime forfettario i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente Srl/associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario.
La ratio è quella di contrastare i fenomeni di fatturazione fra contribuente in regime forfettario e Srl nel quale, il primo, assume la qualifica di socio.
Affinché la causa ostativa sussista devono sussistere contemporaneamente due condizioni:
- la quota di partecipazione deve essere di controllo (diretto o indiretto);
- esercizio da parte della Srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal socio che adotta il regime forfettario.
Qualora una delle due condizioni sia assente, la causa ostativa non opera (es.: il socio possiede una partecipazione nella Srl non di controllo, le sezioni ATECO delle due parti sono diverse, mancata fatturazione di un corrispettivo fra le due parti). Rientrano in tale disciplina anche le Srl trasparenti ai sensi dell’art. 116 TUIR.
Con riferimento al secondo dei predetti requisiti, l’Agenzia ritiene che affinché sussista la causa ostativa è necessario che la Srl eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfettario (C.M. 9/E/2019 ). Lo scopo della norma è evitare che il contribuente in regime forfettario (quindi con tassazione agevolata), emetta fatture per prestazioni/cessioni nei confronti di una Srl dallo stesso controllata, la quale deduce i costi (con tassazione ridotta).
In particolare, per valutare la “riconducibilità”:
- si deve considerare l’attività effettivamente svolta dal contribuente e dalla Srl controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati;
- qualora l’attività esercitata dalla Srl e contribuente in forfettario appartengano alla medesima sezione ATECO, la riconducibilità esiste alla duplice condizione che il contribuente in regime forfettario effettui:
- cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi nei confronti della Srl direttamente o indirettamente controllata con relativa fatturazione;
- la Srl deduca i componenti negativi di reddito fatturati dal forfettario.