Regime forfettario
La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 , art. 1, della Legge n. 190/2014. Tale previsione ha, di fatto, ripristinato l’esclusione dal regime forfettario per coloro che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR), per un importo superiore a 30.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente. Di seguito si riepilogano le fattispecie più frequenti legate al possesso di redditi di lavoro dipendente con i relativi chiarimenti di prassi.
TIPOLOGIA DI EMOLUMENTO | I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
Redditi di pensione | Ai fini della causa ostativa non assume rilievo alcuno il fatto che il pensionamento sia obbligatorio in termini di legge (riposta ad interpello n. 427/2021 ). Con risposta ad istanza di interpello n. 311/2023 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella determinazione del limite di 30.000 euro, rilevano anche le pensioni di vecchiaia “estere”, a nulla rilevando il fatto che siano imponibili ovvero esenti dall’IRPEF. |
Arretrati reddito di lavoro dipendente | Ai fini del computo dei 30.000 euro non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata (ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR). Per determinare il limite dei 30.000 euro rilevano quindi solo i redditi percepiti in via ordinaria mentre sono da escludere le somme soggette a tassazione separata (risposta ad interpello n. 102/2020 ). |
Premi di risultato | Ai fini del computo del limite di 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati, vanno considerate le somme erogate a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi assoggettati all’imposta sostitutiva del 10% (risposta ad interpello n. 398/2020 ). |
Redditi conseguiti all’estero | Rientrano nella causa ostativa anche i rapporti di lavoro instaurati all’estero (riposte di interpello nn. 359/2020 , 81/2021 e 257/2021 ). |
La verifica di tale soglia è irrilevante, quindi la causa di esclusione non opera, se il rapporto di lavoro è cessato nel corso del periodo d’imposta. A diverse conclusioni si arriva qualora, dopo la cessazione nel rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta, il contribuente:
- ha percepito reddito di pensione;
- ha iniziato una nuova attività lavorativa, la quale è ancora in essere al termine del periodo d’imposta.
Nelle due ipotesi sopra citate i redditi conseguiti dal contribuente devono essere sommati a quelli percepiti a titolo di redditi di lavoro dipendente.