Regime Forfetario: soggetto residente in un Paese Ue che in Italia produce il 75% del reddito
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Può usufruire del regime forfetario per il 2021 il contribuente che nel medesimo anno risulti residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, ma che produca in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 28 luglio 2021, n. 519.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), non possono avvalersi del regime forfetario “i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”;
- in materia valgono tuttora i chiarimenti forniti dalla Circolare 4 aprile 2016, n. 10/E, paragrafo 2.3., secondo cui la citata disposizione “al fine di favorire un più ampio accesso al regime di favore, ha consentito anche ai soggetti residenti in uno Stato Membro o in un Paese aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che svolgono un’attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi (…)”.
Si ricorda che, per effetto del richiamato art. 1, comma 57, della Legge 190/2014, non possono inoltre accedere al regime di vantaggio in esame:
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, fatta eccezione per i casi in cui si inizi una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria (lettera d-bis);
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (lettera d-ter).
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