Regime forfetario, le cause ostative non operano per il passato
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Con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, erano stati forniti chiarimenti in merito alle cause ostative all’accesso al regime forfettario. Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 7 ottobre 2019, n. 392 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che – al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della medesima circolare – non si decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, semprechè vengano meno le predette cause ostative indicate dalla circolare.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 382 , fu chiarito che non può essere considerata causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato (scaturito da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria), qualora la doppia tipologia di rapporto di lavoro sia preesistente all’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis);
- con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, fu precisato che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
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