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Regime forfetario: incerta la tassazione dei rimborsi spese 2025

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Per effetto del D.Lgs. n. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, in attuazione della Legge n. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale), a decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (si sostituisce, pertanto, la disciplina previgente, in vigore fino al 31 dicembre 2024). Sia la norma che la relazione illustrativa omettono di esplicitare se tale disciplina si applichi anche ai contribuenti in regime forfetario generando non poche difficoltà interpretative.

In dottrina, al momento, sono state avanzate due ipotesi.

La prima ritiene che, mentre fino al 31 dicembre 2024, i rimborsi spese venivano conteggiati nel calcolo del reddito forfetario e inclusi nella soglia di compensi e ricavi, a decorrere dal 1° gennaio 2025 gli stessi:

  • non contribuiscono più alla formazione del reddito imponibile (dal punto di vista sia fiscale che previdenziale),
  • né al raggiungimento del limite di fatturato imposto per il regime forfetario.

Secondo altri tuttavia, tenuto conto che la a relazione tecnica al D.Lgs. n. 192/2024 non ascrive effetti finanziari alla modifica normativa devi ritenersi che nel 2025 per i “forfetari” nulla cambi dal punto di vista della determinazione del reddito.  Si ricorda che per il regime previgente l’Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo (circolare n. 5/E/2021 e risposta ad interpello n. 428/2022).

Diversamente, infatti:

  • sarebbe stato necessario considerare le risorse necessarie per far fronte alla riduzione di imposta sostitutiva collegata all’esclusione del reddito connesso al rimborso addebitato;
  • si introdurrebbe una disparità di trattamento inconciliabile rispetto alle imprese in regime forfetario. Il regime di favore ex Legge n. 190/2014 è infatti unico per professionisti e imprese e, secondo tale orientamento, non potrebbe discriminare tra i primi, per cui le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e addebitate analiticamente in capo al committente risulterebbero escluse dal reddito mentre i secondo le vedrebbero attratte ad imposizione.

È auspicabile che l’Agenzia intervenga al più presto per chiarire quale orientamento sia preferibile.

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