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Regime forfetario, il requisito della prevalenza va verificato solo al termine del periodo d’imposta

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Ai fini dell’accesso al regime forfettario di cui all’art. 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Il principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 6 maggio 2019, n. 134 .

Di conseguenza, il contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018, può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine di quest’anno risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro oppure di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  2. con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza: a. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata; b. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario;
  3. può applicare il regime forfettario a decorrere dal 2019 il contribuente che nel 2018 era in regime semplificato (in quanto non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime medesimo), qualora vengano meno le cause di esclusione;
  4. con la risposta all’istanza di interpello 23 aprile 2019, n. 114, fu inoltre chiarito che non costituisce causa ostativa all’accesso al regime in esame la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse società producano redditi di lavoro autonomo o, di fatto, d’impresa.

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