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Regime forfetario, il Fisco apre alle deroghe al vincolo triennale

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Può accedere già dal periodo d’imposta 2019 al nuovo regime forfetario il commercialista che:

  1. fino al periodo d’imposta 2016 aveva adottato il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni;
  2. nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfetario, aveva manifestato – attraverso la dichiarazione Iva – l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato.

Nell’ipotesi descritta, quindi, non è necessario il rispetto del vincolo triennale: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 11 aprile 2019, n. 107 .

In tal caso, infatti, si rende applicabile l’art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, per effetto del quale – in deroga al vincolo triennale disposto dall’art. 3 del medesimo provvedimento nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta – è possibile “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (al riguardo si rinvia anche alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E, paragrafo 3.1.1).

Si ricorda inoltre che l’art. 1, commi da 9 a 11 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha profondamente modificato le previgenti disposizioni dettate in materia di regime forfetario, contenute nell’art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Con l’ampliamento della soglia di ricavi o proventi a 65mila euro, indifferenziata per attività, e l’eliminazione di talune cause ostative di accesso o permanenza nel regime, la potenziale platea dei contribuenti in regime forfetario si è notevolmente ampliata. Tuttavia, alcuni aspetti di nuova introduzione sono rimasti di dubbia interpretazione.

Con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E e n. 9/E , l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto del nuovo limite di ricavi/compensi a 65mila euro (all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), la richiamata Circolare n. 8/E conferma l’interpretazione già emersa in precedenza: la verifica deve essere effettuata con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente all’applicazione del regime agevolativo.

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