Regime forfetario: i dubbi della Fondazione Nazionale Commercialisti (anche) sul concetto di “prevalenza”
Al nuovo regime forfetario previsto dall’art. 1, commi 9–11 e 17–22, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non possono accedere, tra l’altro, le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano la nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Al riguardo, con un documento pubblicato sul proprio sito la Fondazione Nazionale Commercialisti ha sottolineato quanto segue:
- tale causa ostativa scatta sia nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia ancora in corso, sia nel caso in cui sia cessato, ma in ogni caso soltanto se l’attività svolta nei confronti dei datori di lavoro sia prevalente;
- di conseguenza, una persona fisica titolare di partita Iva può contemporaneamente intrattenere un rapporto di lavoro dipendente ed applicare il regime forfetario, a condizione che l’attività autonoma non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o di eventuali datori di lavoro dei due anni precedenti o di soggetti a questi riconducibili.
In merito alla portata di tale disposizione, per la Fondazione vi sono peraltro taluni dubbi interpretativi: andrebbe chiarito, ad esempio, se nella suddetta causa di esclusione rientrano o meno quei rapporti di lavoro svolti nei confronti di altre società del gruppo dell’attuale o precedente datore di lavoro.
Non è chiaro inoltre se il divieto scatta anche in presenza di rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente (come quelli di collaborazione o di lavoro occasionale): dal tenore letterale della norma si propende tuttavia per la soluzione negativa, nel senso che sia solo il rapporto di lavoro dipendente a condurre ad una causa ostativa all’accesso al regime in esame.
In merito al concetto di “prevalenza”, infine, per l’Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento ai ricavi/compensi conseguiti; ne deriva che qualora i compensi percepiti dal datore di lavoro ammontino a 20mila euro e quelli percepiti per le attività svolte presso altri soggetti a 25mila euro, è consentito l’accesso al regime forfetario.