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Regime forfetario e somministrazione di lavoro: verifica della causa ostativa

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Nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, in sede di verifica della sussistenza di eventuali cause ostative che precludono l’accesso al regime forfettario si deve considerare datore di lavoro l’utilizzatore e non l’agenzia interinale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 4 giugno 2019, n. 179 .

Per tutta la durata della somministrazione, infatti, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice (art. 30 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81). Il decreto da ultimo citato attribuisce all’utilizzatore poteri e obblighi generalmente riconducibili alla figura del datore di lavoro (come ad esempio il potere di dirigere e controllare la prestazione lavorativa e l’obbligo, non solo di rimborsare all’agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali, ma anche quello, in caso di inadempimento di quest’ultima, di pagare direttamente al lavoratore il trattamento economico e di versare i relativi contributi previdenziali).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito, richiamando la propria Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che la nuova causa ostativa al regime forfetario, prevista dall’art. 1, comma 57 , lettera d-bis), legge 23 dicembre 2014 n. 190 fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Il contribuente, pertanto, può aderire al regime forfetario per il 2019 in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in tale anno e, qualora ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, quindi, lo svolgimento dell’attività in misura prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro, in qualità di impresa utilizzatrice nell’ambito di un rapporto di somministrazione di lavoro interrotto nel 2018 per dimissioni, integra la causa ostativa che determina la decadenza dal regime agevolato a decorrere dal 2020. Ciò in quanto il rapporto instaurato tramite un contratto di somministrazione di lavoro configura, da un punto di vista sostanziale, un rapporto tra utilizzatore e lavoratore che “assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore”.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che – qualora l’attività svolta sia effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente – deve ritenersi in ogni caso esclusa la possibilità di applicare il regime forfetario già a decorrere dal 2019.

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