Regime forfetario e possesso di quote in Snc, chiarimenti sull’applicabilità del regime agevolato
Con la risposta ad istanza di interpello n. 181 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha riconfermato il principio secondo cui il contribuente che possieda delle quote in una società in nome collettivo, e ceda le stesse entro la fine dell’anno precedente, potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo, a prescindere che lo stesso inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.
Tuttavia, qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare il regine forfetario nell’anno 2019 e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda alla rimozione della causa ostativa entro la fine del 2019.
Si ricorda in proposito che ai sensi dell’art. 1, comma 57 , lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.