Regime forfetario, di norma irrilevanti le cause ostative antecedenti all’entrata in vigore delle nuove norme
Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 382 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non può essere considerata causa ostativa all’applicazione del regime forfetario il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato (scaturito da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria), qualora la doppia tipologia di rapporto di lavoro sia preesistente all’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis).
Con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, infatti, è stato precisato che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d-bis), il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Si ricorda che il regime forfetario in esame è precluso anche alle seguenti tipologie di contribuenti:
- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatarie del nuovo regime forfettario.