Regime fiscale agevolato per gli impatriati anche se il lavoratore rientra con un nuovo ruolo
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Il “Bonus impatriati” può essere riconosciuto anche nel caso in cui il trasferimento in Italia del lavoratore sia da attribuire ad un nuovo ruolo di portata superiore rispetto al precedente, grazie alle specifiche competenze maturate nelle esperienze lavorative all’estero.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 45 del 23 ottobre.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- i sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, sono imponibili soltanto nella misura del 50 per cento i redditi prodotti in Italia da parte dei lavoratori “impatriati”, a decorrere dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi;
- l’incentivo fiscale in esame è peraltro riconosciuto soltanto qualora sussistano i requisiti prescritti, alternativamente, dal primo o dal secondo comma della norma citata. In particolare, l’agevolazione spetta ai cittadini dell’Unione europea (o di uno Stato extraUe con il quale vige una convenzione fiscale), che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa all’estero negli ultimi 24 mesi o più, oppure
- hanno svolto continuativamente un’attività di studio all’estero negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
- per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio;
- con la Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E (Parte II) l’Agenzia delle Entrate era stata esclusa l’estensione del “regime speciale per i lavoratori impatriati” previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero;
- con la Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E è stato precisato che in tali situazioni occorrerà “valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa”. Ciò si potrà verificare, ad esempio, nei seguenti casi:
- il distacco è stato prorogato più volte e, la sua durata nel tempo, determina “un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero”;
- il rientro in Italia del dipendente non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero. Nelle ipotesi descritte l’agevolazione potrà essere riconosciuta.
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