Regime di realizzo controllato: quando la riorganizzazione è legittima
Con la risposta ad interpello n. 216/E del 5 novembre 2024 , l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con chiarimenti relativi ad una serie di operazioni di conferimento in regime cd. a realizzo controllato effettuati nell’ambito di una medesima operazione di riorganizzazione aziendale, chiarendo l’operatività in tale contesto della disciplina recata dagli artt. 175 e 177 TUIR.
Con la risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 177, commi 2 e 2-bis, del TUIR delinea un peculiare regime di determinazione del reddito del soggetto conferente in caso di conferimenti di partecipazioni che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite, ovvero di partecipazioni che soddisfano determinate soglie di qualificazione e vengono conferite in società partecipate unicamente dal conferente.
Le previsioni del comma 2 e del comma 2-bis non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì stabiliscono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (il regime a realizzo controllato). In applicazione di tale criterio, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente delle medesime partecipazioni conferite (cd. neutralità indotta e per quanto riguarda l’eventuale realizzo di minusvalenze non prospettato nell’istanza in esame, cfr. la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023).
In base a quanto previsto dall’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, nei confronti della società unipersonale conferitaria viene esteso a 60 mesi il periodo di minimo possesso delle partecipazioni societarie, previsto in 12 mesi dall’art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR (holding period), ai fini dell’applicazione della participation exemption (regime pex), ovvero dell’esenzione al 95%, ai fini IRES, delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie. Ciò comporta che la società, che ha ricevuto una partecipazione societaria all’esito di un conferimento effettuato ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, può cedere, usufruendo del regime pex, la partecipazione dopo 60 mesi dal conferimento medesimo. La cessione effettuata prima del decorso di 60 mesi, pertanto, genera per la società cedente una plusvalenza interamente imponibile (ovvero una minusvalenza totalmente deducibile).
Tanto premesso, l’Agenzia chiarisce che:
- in relazione ai conferimenti di cui all’articolo 175 (ma estendibile anche agli analoghi conferimenti effettuati ai sensi del comma 2 e comma 2-bis), questi ultimi costituiscono, per il conferente, eventi realizzativi idonei all’applicazione del regime pex e che, per il conferitario, sono rilevanti per il computo del periodo di possesso di cui alla citata lettera a), art. 87, comma 1 , la quale ”decorre dalla data del conferimento, senza possibilità di computare anche il possesso in capo al conferente” (C.M. n. 36/E/2004);
- laddove, nell’ambito di un conferimento congiunto, i soggetti conferenti siano sia soggetti societari e conferiscano partecipazioni con i requisiti richiesti dall’articolo 175, sia persone fisiche non in regime d’impresa che, a loro volta, conferiscono partecipazioni con i presupposti del comma 2, l’applicazione nei loro confronti dei regimi cd. a realizzo controllato ivi previsti (ossia, dall’articolo 175 e dal comma 2) nel rispetto delle (rispettive) disposizioni citate, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito;
- nell’ambito di una riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato, il fatto che i conferimenti avvengano l’uno dopo l’altro, a distanza di qualche tempo, non dà luogo al conseguimento di alcun debito risparmio d’imposta, purché la finalità di riorganizzazione degli assetti partecipativi sia coerente con la ratio dei regimi applicati. Il giudizio potrebbe mutare, infatti, qualora le operazioni fossero “sostanzialmente preordinate a scambiare, ai fini di una successiva operazione realizzativa, una partecipazione gravata da un maggior termine (60 mesi) per beneficiare del regime pex con una che matura i requisiti pex nel termine ordinario di 12 mesi (risposta ad interpello n. 160/2024).