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Regime di ”realizzo controllato” nel caso di conferimento delle quote detenute in nuda proprietà

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È possibile beneficiare del “regime di realizzo controllato” a patto che siano conferite le quote insieme a quelle detenute in piena proprietà e l’operazione soddisfi le soglie indicate dal Tuir.

Con la risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023 , l’Agenzia Entrate fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” in caso di conferimento “minusvalente” di partecipazioni, da parte dell’istante, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà, in una newco.

L’art. 9, comma 5, del Tuir stabilisce, in generale, che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

Per effetto di tale disposizione laddove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza) costituita dalla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito
  • ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell’art. 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, in base al quale «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».

L’art. 177, comma 2, del Tuir, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. ”scambiata”), ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, o incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

La fruizione del regime fiscale di cui all’art. 177, comma 2, del Tuir è subordinata al ricorrere di due circostanze:

  • i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;
  • mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del cd. ”valore normale” di cui all’art. 9 del Tuir, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ”neutralità indotta”). Con la circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, che rimane realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).

L’art. 11-­bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), ha introdotto il comma 2-­bis nell’art. 177 del Tuir. Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

L’estensione del regime è subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:

  • le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, o una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);
  • le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ”qualificate” da quelle ”non qualificate”.

Ai soli fini di determinazione del reddito del conferente non sarà preso in considerazione il valore normale delle partecipazioni conferite, così come previsto dalla disposizione di carattere generale recata dall’art. 9 del Tuir, bensì la differenza tra l’aumento del patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto di detto conferimento e il costo fiscale della partecipazione scambiata.

Nel caso in cui il costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, successivamente all’operazione di conferimento, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, comporta comunque l’applicazione dei commi 2 e 2­-bis, dell’art. 177, del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la minusvalenza (risoluzione n. 38/E/2012).

Nel caso della risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, l’Istante, titolare in piena proprietà di una quota che rappresenta oltre il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società, e in nuda proprietà di una quota pari al XXX del capitale della Società, intende conferire la totalità delle predette partecipazioni in una società di nuova costituzione, interamente partecipata dallo stesso, che, sulla base di quanto rappresentato, rileverà, a seguito del conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in capo al conferente.

Al riguardo, L’Agenzia ritiene, in relazione al quesito sub 1, che la descritta operazione di conferimento della complessiva partecipazione detenuta soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2­-bis dell’art. 177 del Tuir. Pertanto, al conferimento della totalità delle quote detenute dall’Istante è applicabile regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni poste dalla norma.

Con il quesito sub 2, l’Istante pone un dubbio relativo all’applicabilità del regime di realizzo controllato nel caso del conferimento che lo riguarda, atteso che all’esito di detto conferimento la società conferitaria rileverà una corrispondente quota di patrimonio netto di importo inferiore al valore fiscale delle partecipazioni riconosciuto in capo al conferente. Al riguardo, nel precisare che i chiarimenti di prassi sopra richiamati si estendono al comma 2­-bis dell’art. 177 del Tuir, l’Agenzia ritiene che l’Istante sia applicabile il regime di realizzo controllato, producendosi per il conferente unicamente l’effetto della non deducibilità della minusvalenza, ovvero dalla differenza negativa tra il minor valore della partecipazione (nella newco) ricevuta, rispetto al valore fiscale della partecipazione (nella Società) conferita. In altri termini, la circostanza che, all’esito del conferimento in regime di realizzo controllato, l’Istante consegua una partecipazione (nella conferitaria) di valore inferiore al costo fiscale della partecipazione originaria nella Società (le cui quote sono state oggetto di conferimento) non pregiudica l’applicabilità del regime stesso, ma produce l’effetto della non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente.

Risoluzione 56_2023

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