Regime di “realizzo controllato” anche se le partecipazioni non integrano il requisito del controllo sulla conferita
L’art. 11-bis del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell’art. 177 del Tuir, relativo al regime fiscale degli scambi di partecipazioni. Detta modifica, in particolare, interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni disciplinata dal precedente comma 2 della norma, vale a dire lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce – oppure integra in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di diritto, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), c.c., della società le cui quote partecipative sono “scambiate”. Nello specifico, il richiamato comma 2-bis estende il regime del cosiddetto “realizzo controllato” ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ma a quelli in cui oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino determinate percentuali di diritto di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio.
Ora, con le Risposte alle istanze di interpello 7 settembre 2020, nn. 314 e 315 è stato chiarito che, per effetto della modifica in commento, il regime di “realizzo controllato” è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita, purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione.