Regime della deducibilità dei costi black list nel Modello Redditi SP 2023
Il modello REDDITI SP 2023 quest’anno trova – dopo uno stop – nuovamente le norme dell’art. 110, comma 9-bis–9-quinquies del TUIR, reintrodotte dall’art. 1, comma 84 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in virtù delle quali i costi derivanti da operazioni con soggetti “non cooperativi” ai fini fiscali che:
- non eccedono il valore normale sono deducibili senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione;
- eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.
Indicazione nel modello REDDITI – Viene quindi reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.
Nel quadro RG l’indicazione separata va fatta per i costi nel rigo RG22 mediante:
- il codice “49” il quale individua l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi che rispettano il limite del valore normale, come tali sempre deducibili (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
- il codice “50” individua l’ammontare delle spese e degli altri componenti negativi deducibili in presenza della prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter del TUIR).
Attenzione – Dato che le nuove disposizioni entrano in vigore l’1.1.2023 (entrata in vigore della Legge n. 197/2022), per i c.d. “solari”, il primo periodo di imposta interessato è quindi il 2023. L’inserimento dei codici 49 e 50 nell’ambito delle istruzioni al quadro RG del modello REDDITI SP 2023 consente la separata indicazione delle spese black list sostenute da imprese che nel 2023 siano state interessate da un’operazione straordinaria e che utilizzano il modello REDDITI SP 2023 per dichiarare i redditi del periodo di imposta che va dall’1.1.2023 alla data di perfezionamento dell’operazione straordinaria.