Redditometro senza forma scritta per le donazioni
Considerata la finalità propria dell’accertamento sintetico del reddito, inteso alla ricostruzione della effettiva capacità contributiva del soggetto accertato sulla base della disponibilità di beni e servizi, non può assumere rilievo limitativo di tale verifica la mancata adozione della forma prescritta per la opponibilità a terzi delle donazioni. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 5419.
La vicenda tra origine dalla notifica ad un contribuente di alcuni avvisi di accertamento, derivanti da una ricostruzione sintetica del reddito, ex articoli 38, commi 4, 5 e 6, e 41 D.P.R. 600/1973, che il contribuente impugnava vittoriosamente dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con riferimento alla maggiore capacità di spesa del contribuente, riteneva che le donazioni di rilevante entità non fossero validamente opponibili, in assenza di atto scritto, all’Amministrazione finanziaria. Pertanto, il contribuente presentava ricorso per cassazione.
Nella pronuncia in commento, i giudici di legittimità hanno affermato l’interessante principio secondo il quale, in caso di accertamento fondato sul redditometro, la prova contraria del contribuente può essere fondata sull’aiuto finanziario ricevuto dai genitori, anche in assenza di un atto scritto, soprattutto nella ipotesi in cui questi dispongano di ingenti risorse economiche.
In altri termini, se i redditi dei genitori sono molto elevati, è plausibile che questi abbiano concesso donazioni al figlio, senza che per dimostrare ciò siano necessari atti di donazione redatti in forma scritta. In sentenza, infatti, la Suprema Corte ha rilevato come dalla documentazione acquisita nell’ambito del giudizio di merito si evinca chiaramente che negli anni di imposta oggetto di accertamento ciascun genitore del contribuente aveva presentato una dichiarazione dei redditi per diverse centinaia di migliaia di euro.
Conseguentemente, la valutazione della plausibilità del contributo finanziario dei genitori non potrà essere effettuata prescindendo dal rapporto tra l’entità di tali elargizioni ed i redditi personali dei genitori nel medesimo periodo.
In definitiva, quindi, la mancata adozione della forma scritta per l’opponibilità a terzi delle donazioni non potrà assumere alcun rilievo, alla luce della finalità propria dell’accertamento sintetico del reddito, diretto alla ricostruzione della effettiva capacità contributiva del contribuente sulla base della disponibilità di una serie di beni e servizi.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal contribuente e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.