Reddito di cittadinanza, raggiunto l’accordo tra Inps e Caf
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È stata raggiunta un’intesa tra i Caf e l’Inps in merito al rinnovo della convenzione Isee e alla nuova convenzione sul reddito di cittadinanza. Se ratificato dalla Consulta nazionale dei Caf, a partire da mercoledì prossimo anche questo canale sarà disponibile per la presentazione della domanda.
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 – approvato dal Senato ed ora all’esame della Camera – prevede tra l’altro quanto segue:
- la domanda per il reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it, presso i Caf o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali;
- le informazioni contenute nell’istanza sono comunicate all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
- l’Inps, entro i successivi 5 giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza), che attualmente viene emessa da Poste Italiane;
- oltre all’acquisto di beni e servizi di base, essa consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
- è vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
- ai beneficiari della Carta sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate;
- entro 30 giorni dal riconoscimento del reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:
a. dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
– assenza di occupazione da non più di due anni;
– età inferiore a 26 anni;
– essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
– aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CPI ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015;
b. dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.
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